STATUTO DI PROMOZIONE SOCIALE
Art. 1 Costituzione
È costituita con sede in Udine, in via Marinoni n.11, l’Associazione di Promozione Sociale denominata CROT Varia Umanità (già conosciuta come CROT VARIA UMANITÀ Onlus, istituita il 10 ottobre 2007). L’associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’associazione è costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 e sue modifiche e integrazioni, per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
L’eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione allo Statuto ma dovrà essere approvata dall’assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.
Art. 2 Finalità
L’associazione ha finalità di promozione sociale e culturale, non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sociali, culturali, educativi, formativi e solidaristici per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Focus dell’associazione è promuovere e sostenere le potenzialità del mondo dell’infanzia, dell’adolescenza, dell’età adulta e della genitorialità, fare emergere i loro bisogni e sostenere gli stakeholder (famiglia, scuola, mass media, comunità, istituzioni) attraverso progetti, servizi e attività di educazione, sostegno terapeutico (in ambito psicologico, pedagogico e psicomotorio), formazione e consulenza. Scopo dell’associazione è sostenere la crescita, la relazione, i contesti di origine e appartenenza e promuovere il superiore interesse del minore e i suoi diritti.
Gli interventi sono rivolti a tutti gli iscritti all’associazione e all’intera collettività attraverso eventi di promozione sociale, co-progettazione di servizi spazi educativi e di aggregazione (anche sperimentali) per minori, donne, genitori e famiglie, seminari, convegni, laboratori, progetti, servizi e consulenze a supporto di una crescita economica, sociale e culturale del territorio di riferimento.
Particolare attenzione è data ai contesti comunitari nell’ottica del dialogo tra culture nazionali, europee e internazionali, nonché al dialogo tra le diverse generazioni, ai percorsi di educazione all’immagine e di benessere naturale dell’individuo, all’arte in genere e al suo valore terapeutico.
Per il raggiungimento di questi scopi, l’associazione potrà collaborare nell’organizzazione di attività, manifestazioni e progetti, con altre Associazioni e Enti, che ne condividano le finalità sociali non solo verso i propri associati.
I valori ispiranti la sua iniziativa sono il coworking, l’imprenditoria sociale, la sostenibilità ambientale, la cultura e la promozione dell’arte in tutte le sue forme. Si prefigge di sostenere il territorio, la comunità e favorire lo sviluppo locale attraverso la promozione di cultura, collaborazione professionale, innovazione ed eco-innovazione; di promuovere modalità e dinamiche di coworking e di collaborazione professionale tra i soci; di favorire la crescita professionale dei soci in ogni forma e settore; di offrire servizi e supporto per la realizzazione di progetti degli associati; di educare la cittadinanza verso i principi della salvaguardia dell’ambiente, dell’eco-sostenibilità e dell’efficienza energetica. Per la realizzazione del proprio scopo, “CROT Varia Umanità” potrà:
– organizzare convegni, dibattiti, seminari e workshop a favore degli associati e non;
– organizzare eventi formativi e culturali in genere;
– promuovere la cultura del riuso basata anche su principi di solidarietà;
– stipulare convenzioni operative con aziende, Enti pubblici ed entità sociali ed economiche al fine di migliorare le opportunità di sviluppo degli associati;
– istituire e gestire sedi operative professionali;
– intraprendere ogni altra attività inerente lo scopo associativo.
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. Le attività dell’associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
Si propone di contribuire alla costruzione di uno spazio pubblico aperto, partecipato e solidale, contro ogni esclusione sociale. L’associazione realizza e promuove attività e politiche per le pari opportunità, per l’accoglienza, per l’intercultura, per i diritti delle e dei cittadini stranieri. Sostiene e diffonde la cultura giovanile, la produzione artistica indipendente e il consumo critico, il risparmio energetico, la riconversione ecologica. Assiste e facilita la rigenerazione degli spazi in dismissione attraverso pratiche di partecipazione e il mercato contadino, a km e biologico, alla violenza contro le donne, al bullismo, allo sfruttamento di esseri umani, al gioco d’azzardo e a ogni fenomeno che lede la dignità degli esseri umani. Propone azioni per la tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, di contrasto alla precarietà e al lavoro nero, in favore della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, dell’occupazione giovanile e delle donne. Supporta la formazione di un welfare nuovo, non più lavorista e familista. Favorisce la crescita della cultura dell’auto-reddito, del lavoro autonomo, delle pratiche mutualistiche, dell’economia sociale, delle reti di auto-aiuto fondate su scambi non monetari.
In conformità a queste finalità si prefigge di partecipare, ideare e realizzare progetti di lavoro condiviso e spazi di coworking.
Si propone di raggiungere gli obiettivi statutari attraverso la progettazione e realizzazione di:
– attività e servizi comunicativi, campagne mediatiche e altri strumenti di sensibilizzazione;
– eventi culturali, manifestazioni artistiche, musicali e di sport popolare, festival, iniziative per l’infanzia, per i giovani, per la terza età e per l’incontro intergenerazionale;
– ricerche, studi, inchieste e altri testi scritti;
– seminari, convegni, workshop, lezioni, attività di formazione e diaggiornamento professionali, programmi d’apprendimento anche a distanza;
– percorsi di formazione del personale rivolti alle amministrazioni pubbliche e aicontesti istituzionali;
– pubblicazioni, traduzioni, servizi editoriali e bibliografici.
Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente, l’associazione potrà operare nei seguenti ambiti di attività:
a) promuovere la socialità sviluppando attività rivolte al mondo dell’infanzia, degli adolescenti, dei giovani; attenzione è data al contesto di vita dei beneficiari a partire dal lavoro con le principali agenzie educative (famiglia, scuola, gruppo dei pari, istituzioni);
b) progettare e implementare attività di formazione e orientamento lavorativo in collaborazione con enti del pubblico quali, a titolo esemplificativo, Ufficio Nazionale del Servizio Civile, Università, Uffici Risorse Umane e del privato (stage di formazione-lavoro e borse lavoro);
c) aderire, realizzare e/o promuovere iniziative sociali, culturali, educative ed artistiche (eventi, seminari, convegni, corsi, stage, laboratori di approfondimento, ecc.) a livello territoriale, nazionale ed internazionale;
d) ideare e realizzare spettacoli, mostre, presentazioni, stampare e pubblicare giornali o riviste e gestire qualsiasi attività volta alla comunicazione di massa quali a titolo meramente esemplificativo portali internet, articoli su carta stampata generica e/o di settore;
e) promuovere progetti e attività di ricerca e studio in Italia e all’estero per creare occasioni di scambi culturali (cooperazione, gemellaggi) ed artistici;
f) creare gruppi di studio, informazione ed approfondimento che possano promuovere e divulgare gli scopi dell’associazione;
g) collaborare con Pubbliche Amministrazioni, Istituti Scolastici e Universitari e Aziende proponendo ed organizzando momenti di confronto, consulenza e formazione, iniziative di carattere socio-educativo, socio-sanitario, culturale ed artistico, progettazione di servizi ed eventi di sensibilizzazione negli ambiti di lavoro individuati nel presente statuto;
h) gestire, condurre o acquisire spazi, propri o di terzi, e strutture di vario genere al fine di organizzare e promuovere attività socio-educative, di formazione e socio- sanitarie e ogni altra iniziativa a questa direttamente o indirettamente collegata;
i) aderire, progettare e realizzare qualunque iniziativa atta al raggiungimento degli scopi dell’associazione;
j) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso verranno osservate le normative amministrative e fiscali vigenti.
È fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L’associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche ed integrazioni. L’associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro neanche in forma indiretta e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.
Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.
I contenuti e la struttura dell’associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l’effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all’attività dell’associazione.
Art. 3 Soci
Sono soci quelli che sottoscrivono l’atto costitutivo e quelli che fanno richiesta di adesione all’ associazione e la cui domanda è accolta dal Consiglio Direttivo.
Nella domanda di adesione l’aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’associazione. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
Tutti i soci cessano di appartenere all’associazione per:
– dimissioni volontarie;
– non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
– morte;
– indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo. In quest’ultimo caso è ammesso ricorso al Collegio Arbitrale il quale decide in via definitiva.
I soci dimissionari o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.
L’attività dei soci deve essere libera e volontaria e prestata prevalentemente in forma gratuita, fatto salvo il solo rimborso delle spese vive documentate e di trasferta sostenute per l’espletamento degli incarichi affidati.
L’associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
In base alle disposizioni di legge 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.
Art. 4 Diritti e obblighi dei soci
Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega.
I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell’ammontare fissato dall’assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.
Art. 5 Organi
Sono organi dell’associazione:
– l’Assemblea;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– il Revisore dei Conti o Collegio (eventuale).
Art. 6 Assemblea
L’assemblea è costituita da tutti i soci.
Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all’anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario
Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti, da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (mail, lettera, fax, apposizione sulla bacheca della sede sociale).
L’assemblea può essere svolta anche tramite il sistema dell’audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che:
a) nell’avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i soci potranno effettuare il proprio intervento;
b) sia consentito:
– al Presidente dell’assemblea o suo delegato, accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
– agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
– al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione.
In questa ipotesi, la riunione assembleare deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente dell’assemblea ed il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata l’assemblea).
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega. Le deliberazioni dell’assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 16 e 17.
L’assemblea ha i seguenti compiti:
– eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
– eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale);
– approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
– approvare il bilancio preventivo;
– approvare il bilancio consuntivo;
– approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto di cui al successivo articolo 16;
– stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;
– deliberare lo scioglimento dell’associazione.
Art.7 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’assemblea ed è composto da tre a cinque membri. Esso può cooptare altri quattro membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il Consiglio Direttivo sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell’assemblea degli associati per l’elezione dei membri del Consiglio mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo Statuto o dall’assemblea. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 2 mesi. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (mail, lettera, apposizione sulla bacheca della sede sociale, fax).E’ altresì consentita l’adunanza del Consiglio Direttivo e la validità delle deliberazioni assunte, anche tramite il sistema dell’audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei membri, in particolare, a condizione che:
a) nell’avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i componenti potranno effettuare il proprio intervento;
b) sia consentito:
– al Presidente accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, costatare e proclamare i risultati delle deliberazioni;
– agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
– al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi costituenti oggetto di verbalizzazione.
In questa ipotesi, la riunione del Consiglio Direttivo deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente ed il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata la riunione).
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti, in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.
In prima convocazione il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
– eleggere il Presidente:
– eleggere il Vice-Presidente con funzioni vicarie;
– assumere il personale;
– nominare il Segretario;
– fissare le norme per il funzionamento dell’associazione;
– sottoporre all’approvazione dell’assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
– determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
– accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
– ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
– nominare il componente del Collegio Arbitrale di spettanza dell’associazione.
Art. 8 Presidente
Il Presidente, che è anche Presidente dell’assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest’ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e 7, comma 4.
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi e in giudizio, Convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo.
In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente o, in sua assenza, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.
Art. 9 Segretario (eventuale)
Il segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
– provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro dei soci;
– provvede al disbrigo della corrispondenza;
– è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
– predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo.
– provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
– provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
– è a capo del personale.
Art. 10 Revisore dei Conti o Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale)
Il controllo contabile è esercitato da un Revisore dei Conti o Collegio dei Revisori eletti dall’assemblea anche tra non soci. Nel secondo caso è costituito da tre componenti. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
Il Revisore o Collegio esercitano i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
Essi agiscono di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.
Il Revisore o Collegio riferisce annualmente all’assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.
Art. 11Collegio Arbitrale
Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile ma motivata, di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno “ex bono ed aequo” senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente della Corte d’Appello di Trieste il quale nominerà anche l’Arbitro per la parte me non vi abbia provveduto.
Art. 12 Durata delle cariche
Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
Art. 13 Risorse economiche
Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:
a) quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’associazione;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti, istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
d) contributi dell’Unione europea e dì organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale. I proventi delle attività, utili, avanzi, fondi, riserve e capitale sociale non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; l’associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste; i fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto ad altra associazione che svolga attività analoga o finalità di utilità sociale.
Art. 14 Quota sociale
La quota associativa a carico dei soci è fissata dall’assemblea.
Essa è annuale. Non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’assemblea né prendere parte alle attività dell’associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
Art. 15 Bilancio
Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea che deciderà a maggioranza di voti. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.
L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
Art. 16 Modifiche allo Statuto
Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto.
Art. 17 Scioglimento e liquidazione
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
L’associazione si estingue per delibera dell’assemblea secondo le modalità di cui all’art. 27 C.C.: quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi, per le altre cause di cui all’art. 27 C.C.
In caso di scioglimento o cessazione dell’attività dell’associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre associazioni di promozione sociale o a fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
Art. 18 Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.